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Estratto legge delega: Articolo 60 della legge 69/2009

Art. 60.

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civilicommerciale)

1) IGoverno e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrativigordellpresentleggeunpiù decreti legislativimateridmediazione di conciliazione in ambito civile commerciale.

 

2) Lriformadottatasensdecomm1nerispette in coerenzcon la normativa comunitarie in conformità ai principe criterdirettivdcuacomm3realizzinecessario coordinamentcolaltrdisposizionvigentidecreti legislativprevistdacommsonadottatsproposta del Ministrdella giustizie successivamente trasmessi alle Camere, ai findell'espressiondeparerdpartdellCommissioni parlamentari competenti per materie per le conseguenze di carattere finanziariochsonresi entro il termine di trenta giorni dalla datdtrasmissione, decorso il quali decreti sono emanati anche imancanzdepareriQualora detto termine venga scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma successivamentelscadenzdi quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. 

 

3) Nell'esercizidelldelegdcual comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principe criteri direttivi:

  • prevederchlmediazionefinalizzata alla conciliazione, abbipeoggettcontroversisdirittdisponibilisenza precludere l'accesso alla giustizia;
  • prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
  • disciplinarlmediazionenerispettdellnormativa comunitariaanche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui a ldecretlegislativ1gennai2003n.5iogni caso attraversl'istituzionepresso il Ministero della Giustizia, senza nuovo maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismdconciliazionedseguitdenominat"Registro", vigilatdamedesimMinisterofermorestando il diritto delle camerdcommercio, industria, artigianate agricoltura che hanno costituitorganismi di conciliazione ai sensi dell'articol2 della legg2dicembr1993n.580ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
  • prevedere chei requisiti per l'iscrizione nel Registre per la suconservazionsianstabilitcodecreto del Ministro della Giustizia;
  • prevederlpossibilità ,per i consigli degli ordini degli avvocatidiistituirepresstribunaliorganismdi conciliazionchepeilorfunzionamentosavvalgono del personale degli stessi consigli
  • prevederche gli organismi di conciliazione istituiti pressi tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
  • prevederepelcontroversiiparticolarmateriela facoltà distituirorganismi di conciliazione pressi consigli degli ordini professionali;
  • prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera (g) siano iscritti di diritto nel Registro;
  • prevederchglorganismdconciliazioniscrittnel Registrpossano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
  • per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà deconciliatordavvalersdesperti, iscritti nell'albo dei consulentdeperitpresstribunalii cui compensi sono previstdadecretlegislativattuativi della delega di cui al comm1 anche con riferimenta quelli stabiliti per le consulenze per le perizie giudiziali; 
  • prevedere che le indennita' spettanti ai conciliatori, da porra carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misurmaggiorpeicasicusistatraggiuntla conciliazione tra le parti;
  • prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instauraziondegiudiziodellpossibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione;
  • prevederefavordellpartiformdagevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraversglintroitderivantal Ministero della Giustiziaa decorrerdall'annprecedentl'introduziondellnorme successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolodedecreto-legg1settembr2008n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181;
  • prevederenecasicuiprovvedimentche chiude il processcorrispondinteramente al contenuto dell'accordo proposto iseddprocedimentdconciliazionechil giudice possa escluderlripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutatl'accordsuccessivamentallpropostdellstesso, condannandolaltresìnellstessmisura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 99decodicdprocedurcivilee, inoltre, che possa condannarivincitore al pagamento di un'ulteriore somma titolo dcontributo unificato ai sensi dell'articol(L) del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustiziadcuadecretdePresidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115;
  • prevederchil procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedentei quattro mesi;
  • prevedere, nerispettdel codice deontologico, un regime di incompatibilità talda garantire la neutralità, l'indipendenzl'imparzialità deconciliatornellsvolgimentdellsue funzioni;
  • prevederchiverbaldconciliazionabbiefficacia esecutivpel'espropriazionforzataper l'esecuzione in forma specificcostituisctitolpel'iscriziondipoteca giudiziale.

 

 

 

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