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LAB4

 

Intervento dell'Avv. Giuseppe Briganti al Convegno PaxLAB 

14 Aprile 2011 - Tribunale d Frascati

 

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La mediazione telematica

 

Abstract


Come noto, i modi alternativi di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR) che si svolgono, per intero o parzialmente, on-line, nati ed evolutisi insieme a Internet, sono indicati con l’acronimo ODR (On-line Dispute Resolution).
Tra essi vi è naturalmente anche il procedimento di mediazione telematico.
Tali modi di risoluzione delle controversie, per diverse ragioni, assumono particolare rilevanza con riferimento alle liti del commercio elettronico, specialmente allorché coinvolgono il consumatore.
Nel corso degli ultimi anni, diverse disposizioni sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico, con specifico riguardo al commercio elettronico e ai consumatori,
con l’intento di favorire l’affermarsi di strumenti di ADR e anche di On-line Dispute Resolution, sino a giungere oggi, con riferimento alle controversie in materia civile e commerciale in genere, al decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale.
Saranno dunque brevemente prese in esame tali disposizioni, contenute oltre che nel già citato d.lgs. 28/2010 e nel successivo D.M. 180/2010, anche nel d.lgs. 70/2003 sul commercio elettronico e nel Codice del Consumo, senza trascurare la direttiva 2008/52/CE.
Sarà poi illustrato il procedimento di mediazione telematico del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, che proprio di recente (febbraio 2011) ha adottato un nuovo regolamento.
Saranno infine forniti alcuni ulteriori esempi di ODR italiani.


1. On-line Dispute Resolution (ODR) e commercio elettronico.


Come noto, i modi alternativi di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR) che si svolgono, per intero o parzialmente, on-line, nati ed evolutisi insieme a Internet, sono indicati con l’acronimo ODR (On-line Dispute Resolution).
Tra essi vi è naturalmente anche il procedimento di mediazione telematico.
Le procedure di negoziazione assistita che si svolgono interamente on-line utilizzano, in linea generale, sistemi di videoconferenza o chat-room dedicate, che permettono l’incontro virtuale dei soggetti coinvolti, garantendo anche la sicurezza e la riservatezza dell’incontro.
Questo genere di procedure on-line assumono particolare rilievo con riferimento alle controversie del commercio elettronico, soprattutto allorché siano coinvolti consumatori, in quanto esse operano nello stesso ciberspazio in cui si svolgono le contrattazioni telematiche e dal quale, pertanto, traggono origine le liti stesse.
Le controversie che nascono su Internet, in particolare quelle del commercio elettronico che vedono coinvolti i consumatori, sono inoltre spesso caratterizzate da due elementi: la modesta entità del loro valore economico e/o il loro carattere di internazionalità.
In virtù di tali caratteristiche, la via giudiziale per la risoluzione della lite si presenta di fatto frequentemente difficile da percorrere. In tale contesto, le procedure di ADR, e specificamente quelle di ODR, possono pertanto offrire una valida alternativa, in particolar modo per il consumatore.
Nel corso degli ultimi anni, diverse disposizioni sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico, con specifico riguardo al commercio elettronico e ai consumatori, con l’intento di favorire l’affermarsi di strumenti di ADR e anche di On-line Dispute Resolution, sino a giungere oggi, con riferimento alle controversie in materia civile e commerciale in genere, al decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale.
Saranno dunque brevemente prese in esame tali disposizioni, senza trascurare la direttiva 2008/52/CE, per poi illustrare un esempio di procedimento di mediazione telematico e fornire alcuni altri esempi italiani di ODR.

 


2. La composizione extragiudiziale delle controversie del commercio elettronico.


L’art. 19 del d.lgs. 70/2003 sul commercio elettronico, con riferimento alla composizione
extragiudiziale delle controversie, stabilisce che, in caso di lite, al prestatore e al destinatario del servizio della società dell’informazione è riconosciuto il potere di adire anche organi di composizione extragiudiziale, operanti anche per via telematica.
Per servizi della società dell’informazione, ai sensi del provvedimento (art. 2), devono intendersi le attività economiche svolte in linea (on-line) nonché i servizi definiti dall’art.
1, c. 1, lett. b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
L’art. 19 del decreto sul commercio elettronico prevede inoltre l’obbligo per gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie di comunicare alla Commissione europea e al Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico), il quale provvede a sua volta a darne comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della società dell’informazione, nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini o usi relativi al commercio elettronico.
Il d.lgs. 70/2003, lo si ricorda, costituisce attuazione in Italia della direttiva 2000/31/CE. L’art. 19 d.lgs. 70/2003 prevede altresì che gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in esso contemplati, ove operino in conformità ai principi previsti dall’ordinamento comunitario e da quello nazionale, siano notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell’Unione europea per l’inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie.
Successivamente all’emanazione del d.lgs. 70/2003, dalla fusione tra la preesistente rete EEJ-Net (The European Extra-Judicial Network for cross-border dispute resolution) e il network dei Centri europei dei consumatori (CEC, chiamati anche Eurosportelli o Euroguichets) è sorta, nel 2005, ECC-Net (European Consumer Centres Network), rete di Centri europei presenti nei Paesi dell’Unione europea e del SEE, il cui sito web è
raggiungibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
La rete ECC-Net, come si legge nel sito web sopra ricordato, vuole offrire al consumatore un servizio completo di informazione e assistenza nel caso di problematiche originate da scambi aventi carattere transfrontaliero, in particolare, laddove opportuno, anche agevolando l’accesso delle parti all’organismo di risoluzione extragiudiziale della controversia più adeguato al caso concreto.
Il Centro nazionale italiano della Rete è attualmente ECC-Net Italy, con sede a Roma (www.ecc-netitalia.it).
ECC-Net opera con riguardo alle controversie transfrontaliere relative a beni e servizi.
FIN-NET (Financial Dispute Resolution Network) è la rete che si occupa invece specificamente delle controversie transfrontaliere inerenti ai servizi finanziari (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net).

 

3. La composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo

In base all’art. 141, c. 1, del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), nei rapporti tra consumatore e professionista le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
L’art. 141 d.lgs. 206/2005 prevede altresì (c. 2) che il Ministro dello sviluppo economico,
d’intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detti le disposizioni per la formazione dell’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Inoltre, sempre in base all’art. 141 del Codice del Consumo, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, è tenuto a comunicare alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco e ad assicurare, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
L’art. 141, c. 3, del Codice del Consumo stabilisce che, in ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo quelli costituiti ai sensi dell’articolo 2, c. 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Ai sensi dell’art. 141, c. 4, del Codice del Consumo, non sono considerate vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso a organi di composizione extragiudiziale delle controversie che si conformano alle disposizioni del medesimo articolo.
L’art. 141 del d.lgs. 206/2005 prevede infine che il consumatore non possa essere privato in nessun caso, del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.
Per quanto riguarda la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, è l’art. 67vicies del Codice del Consumo ad occuparsi di composizione extragiudiziale delle controversie, prevedendo che il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, possono promuovere, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l’istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall’ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell’ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN-NET).

 


4. La raccomandazione 98/257/CE e la raccomandazione 2001/310/CE

La raccomandazione 98/257/CE, richiamata dal Codice del Consumo, intende stabilire una serie di principi applicabili al funzionamento delle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie a fini di garanzia, disciplinando le procedure che, indipendentemente dalla loro denominazione, sono volte a risolvere la controversia tramite l’intervento attivo di un terzo che propone o impone una soluzione.
La Raccomandazione non contempla invece le procedure che si limitano a un semplice tentativo di ravvicinare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo.
Con essa la Commissione raccomanda che qualunque organismo competente per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo rispetti i seguenti sette principi: indipendenza dell’organo responsabile dell’adozione della decisione; trasparenza della procedura; efficacia della procedura; legalità; contraddittorio; libertà;
rappresentanza. Anche la raccomandazione 2001/310/CE, come sopra visto, viene richiamata dal Codice del Consumo.
Essa concerne gli organi responsabili delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo i quali si adoperano per risolvere la lite facendo incontrare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo.
La Raccomandazione stabilisce i criteri minimi di qualità che gli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo devono offrire agli utenti.
I principi fondamentali da essa posti sono quelli dell’imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità.
Nel suo considerando 6, la Raccomandazione, con specifico riferimento al commercio
elettronico, afferma quanto segue:
“Il commercio elettronico facilita le transazioni transfrontaliere tra le aziende e i consumatori. Tali transazioni hanno spesso un valore esiguo e che quindi la risoluzione di qualsiasi controversia deve essere semplice, rapida e poco onerosa. Le nuove tecnologie possono contribuire allo sviluppo di sistemi elettronici di composizione delle controversie costituendo un organismo volto a risolvere efficacemente le controversie che interessano diverse giurisdizioni senza il bisogno di una comparizione fisica delle parti e andrebbero quindi incoraggiati mediante principi volti ad assicurare standard coerenti e affidabili atti a suscitare la fiducia degli utenti”.

 


5. La direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale


La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, disciplina determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
Secondo la direttiva (considerando 6), la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti.
Gli accordi risultanti dalla mediazione, prosegue il considerando 6 della direttiva, hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti.
Questi benefici, viene sottolineato, diventano anche più evidenti nelle situazioni, frequenti in particolare proprio nel commercio elettronico, che mostrano elementi di portata transfrontaliera.
Obiettivo della direttiva 2008/52/CE (art. 1) è quello di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.
La direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, come definite dal provvedimento, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile.
Ai fini della direttiva (art. 3), per mediazione si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore.
Il procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.
Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito di un procedimento giudiziario.
Per mediatore si intende, ai fini della direttiva, qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.
Ai sensi dell’art. 5 della direttiva, l’organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia.
L’organo giurisdizionale può inoltre invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione, se tali sessioni abbiano luogo e siano facilmente accessibili.
La direttiva lascia d’altronde impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario (art. 5, par. 2).
Gli Stati membri devono assicurare che le parti, o una di esse con l’esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo (art. 6, par. 1).
La direttiva (art. 12) prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa anteriormente al 21 maggio 2011 (fatta eccezione per l’articolo 10, per il quale tale data è fissata al più tardi al 21 novembre 2010).

 


6. Il decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali


Il decreto legislativo 28/2010, che come noto regola il nuovo istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nelle intenzioni del legislatore costituisce altresì attuazione in Italia della direttiva 2008/52/CE.
L’art. 2 del provvedimento stabilisce che chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del medesimo decreto.
Si evidenzia in particolare che anche le controversie del commercio elettronico ricadono
dunque anch’esse nell’ambito di applicazione del d.lgs. 28/2010.
L’art. 3 d.lgs. 28/2010 prevede espressamente che la procedura di composizione extragiudiziale possa svolgersi anche secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo, regolamento che dovrà in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’art. 9 del decreto.
L’art. 16 d.lgs. 28/2010 precisa in proposito che nel regolamento dell’organismo di mediazione devono essere previste, fermo quanto stabilito dal medesimo provvedimento, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati.
Il successivo decreto del Ministero della Giustizia n. 180 del 2010 (Regolamento recante
la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), entrato in vigore il 5 novembre 2010, afferma, all’art. 7, c. 4, che il regolamento di procedura dell’organismo di mediazione “non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche”.
Il regolamento degli organismi di mediazione, nel caso preveda la possibilità di svolgere il procedimento di mediazione con modalità telematiche, dovrà dunque necessariamente
prevedere anche la possibilità di svolgere il procedimento secondo la più tradizionale procedura “in presenza”, non potendo quella telematica costituire l’unica modalità ammessa.
In base all’art. 12 d.lgs. 28/2010, nelle controversie transfrontaliere di cui all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE, il verbale di accordo è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
Pare opportuno evidenziare, infine, che l’art. 23 d.lgs. 28/2010 mantiene ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione comunque denominati, i quali continueranno a essere esperiti in luogo di quelli previsti dal predetto decreto.
Tra i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione fatti salvi dal d.lgs. 28/2010 giova ricordare in particolare la procedura di conciliazione nelle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti di cui al regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con delibera Agcom 173/07/CONS e succ. modifiche, con la precisazione che solo i servizi della società dell’informazione di cui al d.lgs. 70/2003 consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica rientrano nella nozione di servizio di comunicazione elettronica accolta dal Regolamento.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, in alternativa alla procedura conciliativa dinanzi al
Co.re.com, gli interessati hanno la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, anche in via telematica, anche dinanzi agli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo di cui all’articolo 141, commi 2 e 3, del Codice del Consumo.
Fino all’individuazione di tali organismi, come si legge sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (www.agcom.it) alla data del 31/03/2011, sarà possibile ricorrere agli “organismi di conciliazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia”.

 

7. Un esempio di ODR: la mediazione secondo modalità telematiche della Camera
Arbitrale di Milano

Alla luce di quanto sin qui esposto, si illustrerà ora un esempio di ODR, esaminando brevemente il regolamento del procedimento di mediazione secondo modalità telematiche recentemente adottato dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. La Camera Arbitrale di Milano, azienda speciale della CCIAA di Milano, è iscritta nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Come si legge nel relativo sito web (www.camera-arbitrale.it), la Camera Arbitrale di Milano “si occupa di risoluzione delle controversie commerciali e offre un insieme di servizi e strumenti, noti come ADR (Alternative Dispute Resolution) per risolvere le liti con tempi e modi alternativi rispetto al tribunale ordinario”.
Il Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano ha adottato, dal 21 febbraio 2011, un nuovo regolamento per la gestione delle procedure di mediazione, il cui testo è
pubblicato sul sito web della Camera Arbitrale.
I principi in esso contenuti, si legge ancora nel sito web richiamato, comuni a quelli adottati da molte altre Camere di commercio italiane, lo rendono uno strumento flessibile ed efficace per l'organizzazione di un incontro di mediazione.
L'ambito delle controversie che possono formare oggetto del procedimento di mediazione presso la Camera Arbitrale di Milano è sia nazionale che internazionale.
Si legge nell’art. 2 del Regolamento che il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale. Il Regolamento si applica salvo quanto previsto dalla legge.
Il mediatore (art. 4 del Regolamento) è individuato dal Responsabile dell’Organismo tra i
nominativi inseriti negli appositi elenchi formati sulla base di standard definiti dall’Unione Italiana delle Camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente.
La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza, turnazione, disponibilità e esperienza in mediazione, tenendo conto dell’oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi. Secondo l’art. 5 del Regolamento, il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un’apposita clausola contrattuale, su invito del Giudice, e qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale.
Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria, di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet dell’Organismo di mediazione.
Nella domanda, sempre secondo l’art. 5 del Regolamento, devono essere indicati:

- il nome dell’Organismo di mediazione,
- le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o
  consulenti,
- l’oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere
depositata anche nei confronti di più parti.
Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro quindici giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.
La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell’incontro, invia
alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione.
Le parti, sette giorni prima dell’incontro, confermano chi sarà presente allo stesso. La mancata conferma, stabilisce l’art. 5 del Regolamento, equivale al rifiuto a partecipare all’incontro.
Secondo l’art. 6 del Regolamento, le parti partecipano all’incontro personalmente. Solo in casi particolari, tramite apposita delega scritta, le parti possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri. Le parti possono inoltre farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.
Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Il mediatore, d’intesa con le parti, può altresì fissare eventuali incontri successivi al primo.
Per quanto riguarda l’esito dell’incontro di mediazione, l’art. 7 del Regolamento prevede in proposito che il verbale di mediazione, documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, dà atto dell’esito dell’incontro e, eventualmente, dell’impossibilità di una parte di sottoscriverlo.
Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, dopo averle informate circa le conseguenze previste dalla legge per il caso di mancata accettazione, formula una proposta di accordo.
In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
È stato inoltre adottato dalla Camera Arbitrale di Milano un Codice Etico dei mediatori, in
sostituzione delle precedenti norme di comportamento, e un allegato al Regolamento, l’allegato C, contenente le regole per la mediazione secondo modalità telematiche.
Come si legge nel richiamato allegato C, il cui testo è pubblicato anch’esso sul sito web della Camera Arbitrale di Milano, il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall’Organismo di mediazione, e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.
Per quanto non specificamente disposto dall’allegato C, al servizio telematico si applicano le previsioni del regolamento di mediazione del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale, di cui il suddetto allegato costituisce parte integrante.
Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, dunque, afferma l’Allegato, per lo svolgimento della stessa e con l’accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell’uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.
L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione.
Con riferimento alle singole fasi, l’utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, email…).
L’utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.conciliazione.com (che alla data del 31/03/2011 si limita però a rimandare al sito web della Camera Arbitrale), previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito.
A seguito della registrazione, all’utente vengono attribuiti username e password personali, da utilizzarsi per l’accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria dell’Organismo di mediazione: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all’iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura.
L’Organismo, si legge ancora nell’allegato C al Regolamento, si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.
Le parti e il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web www.conciliazione.com.
L’incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria e il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione. L’incontro potrà svolgersi, per esempio, con scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità.
In alternativa alla modalità telematica di cui sopra, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l’accordo delle parti, l’incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l’utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza (per es. conference call).
Il verbale e l’accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.
8. Altri esempi di ODR in Italia
Ulteriori esempi di ODR, con riferimento alla mediazione, nelle camere di commercio italiane sono quelli della CCIAA di Ancona (http://mediazione.an.camcom.gov.it) e dell’associazione Curia Mercatorum promossa dalla CCIAA di Treviso
(www.curiamercatorum.com/webcuria).
Tra gli organismi privati di mediazione, si segnala invece Camecon, Camera di mediazione per la conciliazione (www.camecon.it), la cui caratteristica peculiare è proprio quella di fondarsi sul più ampio uso delle moderne tecnologie in ogni fase del procedimento.
A tal proposito, il regolamento dell’organismo (art. 2) prevede quanto segue:
“[1] L’organismo gestisce due distinte tipologie di mediazione finalizzata alla conciliazione:
la mediazione telematica
la mediazione in presenza
[2] La procedura di mediazione telematica è realizzata con l’ausilio delle moderne tecnologie.
[3] La procedura di mediazione in presenza prevede uno o più incontri in presenza fra le parti, gli eventuali legali ed il conciliatore designato.
[4] La scelta del tipo di mediazione è rimessa alla parte istante. In mancanza di espressa preferenza, la mediazione sarà telematica. In ogni caso il mediatore, durante il primo incontro, potrà suggerire alle parti il cambio di tipologia di mediazione, in considerazione della distanza e di qualsiasi altra circostanza ritenuta utile al buon esito del procedimento”.

 

Avvocato Giuseppe Briganti

 

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